Le più recenti indicazioni Aran per le posizioni organizzative

Approfondimento di C. Dell'Erba

Il taglio della indennità di posizione deve essere effettuato sia durante i primi 10 giorni di assenza per malattia sia una volta che sia superato il periodo di comporto. La indennità di posizione spetta anche durante la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, le cd 150 ore. La tredicesima mensilità deve essere calcolata, con riferimento alla misura della indennità di posizione, in relazione al periodo di effettiva durata dell’incarico. La retribuzione di risultato può dalla contrattazione decentrata essere ridotta in caso di incentivo per le funzioni tecniche, ma non si può scendere al di sotto della soglia minima fissata dal contratto nazionale. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni dettate di recente dall’Aran in risposta ai quesiti sulle indennità per i titolari di posizione organizzativa.

IL TAGLIO DEL SALARIO ACCESSORIO PER LE ASSENZE
Nei primi 10 giorni di assenza per malattia, fatte salve le eccezioni fissate dal legislatore (quali il ricovero in ospedale, le terapie salvavita, gli infortuni e le malattie professionali), le amministrazioni devono tagliare la indennità di posizione ai soggetti cui sono conferiti incarichi di posizione organizzativa. Questa, unitamente ai chiarimenti per le indennità nel caso di superamento del periodo di comporto e delle assenze per formazione, è la indicazione di maggiore rilievo che sono contenute nel parere Aran Ral 1916.
Si deve pervenire alla conclusione che anche la indennità di posizione è assoggetta al taglio del salario accessorio nei primi 10 giorni di assenza per malattia in considerazione del carattere vincolante e della ampiezza delle previsioni dettate dal DL n. 112/2008. Siamo infatti nell’ambito di una componente del salario accessorio e non vi è alcuna eccezione, né implicita né tanto meno esplicita, per questo compenso; in tale direzione vanno anche le regole che si applicano alla analoga indennità per i dirigenti e per i segretari.

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