Le indicazioni della Sezione Autonomie sugli incentivi tecnici non convincono

Approfondimento di V. Giannotti

Particolarmente significativo è l’iter argomentativo, dei giudici contabili territoriali, che negano validità alle indicazioni della Sezione delle Autonomie la quale, nella recente deliberazione 6 aprile 2017 n.7, ha stabilito come, a seguito dell’efficacia del nuovo codice dei contratti, gli incentivi per le funzioni tecniche rientrino nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata, capovolgendo le indicazioni che fino a quel momento, invece, li avevano considerati esclusi.

Le indicazioni della senzione autonomie

Secondo i giudici della nomofilachia contabile, avendo il nuovo codice degli appalti ampliato la platea dei beneficiari, estendendo gli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture, verrebbero meno i presupposti che avevano precedentemente ritenuto esclusi i citati incentivi dai vincoli di riduzione delle risorse decentrate previste dal legislatore (art.9 comma 2-bis d.l.78/2010 e art.1, comma 236, della legge n. 208/2015), in quanto essi non vanno a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A.. Inoltre, continuano i giudici contabili, i nuovi incentivi di cui all’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 non sono sovrapponibili agli incentivi per la progettazione, di cui all’art. 93, comma 7- bis, del d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, in quanto i primi remunerano specifiche e determinate attività di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione.

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