Le conseguenze dell’assenza del contratto decentrato

Approfondimento di C. Dell'Erba

Occorre dare corso il prima possibile alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ed alla stipula del contratto decentrato integrativo. Sulla base delle regole innovative dettate dalla introduzione della armonizzazione del sistema contabile si possono infatti determinare elementi pesantemente negativi a seguito della mancata integrale utilizzazione delle somme destinate al salario accessorio del personale. L’ultima spinta, in ordine di tempo, a dare corso rapidamente alla contrattazione decentrata integrativa arriva dal parere Ral 1901 con cui l’Aran giudica illegittima la erogazione di qualsivoglia indennità in assenza di contrattazione decentrata. Non si può comunque mancare di rilevare che nella costituzione del fondo del 2017 vi sono attualmente numerose incertezze che possono spingere molte amministrazioni ad attendere chiarimenti prima di procedere a tale adempimento, che è l’elemento minimo essenziale per potere dare corso alla contrattazione.

Le indicazioni dell’ARAN

Le amministrazioni locali e regionali non possono corrispondere indennità fino a che non sia stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con cui si dispongono la ripartizione dei fondi e la disciplina dei compensi. Questo vincolo si applica anche con riferimento alle indennità che sono interamente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nel parere Ral 1901, per molti aspetti innovativo, reso noto dall’Aran nei giorni scorsi. Sulla base di questo parere neppure le indennità di reperibilità e di rischio possono essere erogate senza la preventiva stipula del contratto collettivo decentrato integrativo.

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