Le assunzioni flessibili. I vincoli

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 8/9/2015)

In considerazione dei vincoli dettati dalla legge di stabilità 2015, sulla ricollocazione del personale di area vasta, si era posto un problema sulla possibilità, da parte degli enti locali, di poter effettuare assunzioni di personale con rapporti di lavoro flessibile, a fronte di possibili sottrazioni di posti per il personale eccedentario provinciale. Per la risoluzione del citato problema, si è dovuta attendere la decisione della nomofilachia contabile (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19 del 16 giugno 2015) la quale ha avuto modo di precisare come la normativa di riferimento per tali assunzioni di natura flessibile sia contenuta nel d.l. n. 78/2010, non toccato dal comma 424 della Legge di Stabilità 2015 e, pertanto, nessuna questione di massima può essere sollevata in merito alla sua utilizzazione. In questo caso i limiti a cui far riferimento sono quelli sia di legittimità, come previsti dall’art.36 d.lgs. n. 165/2001, dovendosi trattare di assunzioni di carattere eccezionali o di natura temporanea (al fine di evitare nuovo precariato), sia di natura economica non dovendo le citate assunzione essere superiori alla spesa sostenuta nell’anno 2009 ai sensi del d.l. n. 78/2010. In merito alla legittimità del ricorso alle assunzioni dei responsabili dei servizi di cui all’art.110 comma 1 e 2 TUEL, le citate assunzioni, pur rientranti nei limiti del citato d.l.78/2010, sono altresì soggette ai limiti quantitativi previsti dal citato art.110. Precisato il riferimento è possibile individuare in modo puntuale i vincoli a cui sono soggette le assunzioni di personale flessibile.

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