Le assunzioni di personale non dirigente (art.110 TUEL). Quali limiti applicare?

Approfondimento di V. Giannotti

La difficoltà da parte degli enti locali nell’applicazione dei limiti ai contratti stipulati ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, hanno da sempre posto il problema della loro applicazione rispetto ai limiti delle assunzioni flessibili, tanto da far intervenire in diverse occasioni la Sezione delle Autonomie che, a fronte delle sue deliberazioni, ha successivamente costretto il legislatore ad intervenire con nuove norme, ma lasciando ancora nuovi spazi di incertezza. Prima di esaminare l’attuale normativa, appare necessario ricostruire la sua evoluzione, al fine di chiarire se e in che modo le assunzioni di personale non dirigente a contratto rientrino o meno nei limiti delle assunzioni flessibili previsti dall’art.9, comma 28, d.l.78/2010 (spesa non superiore al 50% di quelle sostenute nell’anno 2009 elevabili al 100% per gli enti in regola con la riduzione delle spese del personale).

Le assunzioni ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL

L’art.110 comma 1 del TUEL stabilisce che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato”. Appare evidente, qualora correttamente previsto nello Statuto, come negli enti con dirigenza possono coprire le proprie vacanze organiche con contratti dirigenziali nel limite del 30% della propria dotazione organica, mentre gli enti privi di dirigenti possono coprire i posti vacanti di responsabili dei servizi (secondo il CCNL divengono in automatico titolari di posizione organizzativa) senza alcun limite percentuale. Proprio a fronte della previsione di tale percentuale riferibile ai soli incarichi dirigenziali, si è aperta tra le magistrature contabili un questione di  compatibilità tra i contratti a tempo determinato dei dirigenti e la loro applicazione anche agli ulteriori limi posti dall’art.9, comma 28, del d.l.78/2010, a mente del quale la spesa in ogni caso sostenuta per l’affidamento dei citati incarichi non poteva essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2009. Tale doppia limitazione aveva condotto inizialmente la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.12/2012) a sottrarre esclusivamente gli incarichi dirigenziali dal limite di cui all’art.9 comma 28 del d.l.78/2010, in quanto all’epoca si faceva riferimento al richiamo operato dall’art.19 comma 6-quater del TUPI esteso anche agli enti locali. Successivamente il legislatore, avendo eliminato il richiamo al citato comma 6-quater per gli enti locali, ha fatto si che la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2016), ritenesse da tale data inclusi anche gli incarichi dirigenziali nei limiti dei rapporti dei lavori flessibili.

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