Lavoro dirigenziale: escluso dalla disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato

Approfondimento di L. Boiero

Le conseguenze per la proroga illegittima dei contratti a termine

Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato,  in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione,  il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il  divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. (cfr., ex multis,  Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11/7/2017, n. 17100)
Il risarcimento non viene a meno anche nel caso sia intervenuta,  nel frattempo,  la stabilizzazione del dipendente titolare del rapporto di lavoro flessibile. Invero, “Venuta meno l’agevolazione probatoria rimane impregiudicata, in applicazione dei principi affermati dalle SS.UU. nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016, la possibilità del lavoratore che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla stabilizzazione, con la precisazione che l’onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il suddetto beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni non possono identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro” (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 3/7/2017, n. 16336. Il caso riguardava la stabilizzazione di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia).

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