L’occasione per tornare sul tema citato in oggetto è offerta da una recente decisione del TAR per le Marche, nella quale è affrontato il ricorso presentato da una ditta con il quale è stato richiesto l’annullamento di una serie di atti tra cui quelli inerenti l’affidamento ad una società del servizio di gestione, elaborazione buste paghe e dei relativi documenti connessi, e del conseguente contratto stipulato o stipulando tra la Stazione Appaltante e l’operatore.
La ditta ricorrente, in sede di ricorso, produceva una nota con la quale si evidenziava che il servizio in parola ricomprende necessariamente attività riservate, in forza dell’art. 1 della legge n. 12 del 1979, ai soli soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, ovvero in albi assimilabili, nonché alle sole società tra professionisti e che doveva quindi essere ritenuto illegittimo l’affidamento del servizio di che trattasi a società commerciali non in associazione temporanea di imprese con soggetti iscritti all’albo o società tra professionisti.
I giudici amministrativi…
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