La validità delle graduatorie concorsuali nel servizio sanitario

Approfondimento di S. Simonetti

Tra le tante questioni che rendono estremamente difficile la gestione del personale nelle aziende sanitarie una delle più macchinose e radicate nel tempo è senz’altro quella del reclutamento. In quest’ambito la problematica dello scorrimento delle graduatorie è molto complessa per almeno tre aspetti di criticità: il primo è il rapporto tra utilizzo di una graduatoria, ricorso alla mobilità e indizione di un nuovo concorso; il secondo concerne il divieto di utilizzo di graduatorie per coprire posti di nuova istituzione; il terzo, infine, riguarda la validità nel tempo delle graduatorie. In questa sede ci occuperemo di quest’ultimo tema per via delle recentissime norme che ne hanno trattato. Nel comparto della Sanità la questione risiede soprattutto in ordine all’applicazione o meno delle norme che nel tempo hanno prorogato la validità delle graduatorie.
L’ordinamento generale vigente fissa una ordinaria vigenza triennale (art. 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 3, comma 87 della legge 244/2007) dopo ben quattro norme che dal 2002 in poi avevano prorogato la validità delle graduatorie. Ma, nel tempo, tale durata fisiologica è stata nuovamente derogata dalla seguente successione di norme che hanno disposto proroghe della validità delle graduatorie:
– d.l. 225/2010, convertito in legge 10/2011 (art. 1, comma 2-sexies) – proroga al 31 dicembre 2011 delle graduatorie valide al 31 dicembre 2010, a valere anche per gli idonei;
– d.l. 216/2011, convertito in legge 14/2012 (art. 1, comma 4) – proroga al 31 dicembre 2012 delle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, a valere per gli enti soggetti a limitazioni alle assunzioni;
– legge 228/2012 (art. 1, comma 388) – proroga sino al 30 giugno 2013;
– d.p.c.m. 19 giugno 2013 (art. 1) – proroga sino al 31 dicembre 2013.

Alla predetta successione, da ultimo si è aggiunto l’articolo 4 del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, in base al quale “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2016”. Tale proroga era finalizzata al percorso di stabilizzazione dei precari previsto dalla medesima legge ed è stata ulteriormente spostata al 31 dicembre 2016 in sede di conversione del decreto legge e, recentemente, al 31 dicembre 2017 da parte dell’art. 1, comma 368 della legge di bilancio 2017 n. 232/2016. Pochi giorni dopo il tema è stato ripreso dal decreto legge cosiddetto mille proroghe (DL 30 dicembre 2016 n. 244) che all’art. 1, comma 1 ha ribadito lo slittamento della vigenza a fine 2017 con una formulazione diversa e con una sostanziale differenza: la norma, infatti, precisa “ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Due sono gli aspetti di rilievo che si possono ricavare dalla disposizione. Il primo riguarda il dies a quo della vigenza. La norma del 2013 – prorogata dalla legge di bilancio per il 2017 – prevedeva le graduatorie “vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cioè al 1° settembre 2013) mentre la disposizione più recente parla di graduatorie “approvate successivamente alla data di entrata in vigore” del decreto legge (cioè dal 1° settembre 2013 in poi). Già questo disallineamento porta evidenti problemi interpretativi perché se realmente dovessimo avere due regimi temporali così diversi saremmo in presenza di una scelta francamente irrazionale. L’altro aspetto – decisamente innovativo rispetto al passato – è che il legislatore per la prima volta distingue tra vincitori e idonei e soltanto per i primi fissa una tutela praticamente perpetua non legandola più ad una certa data – peraltro spostata in continuazione – ma alla realizzazione della effettiva assunzione. Per gli idonei la precisazione appare inutile visto che, comunque, la durata triennale è quella ordinaria.

Continua a leggere l’articolo

Per maggiore approfondimento consulta lo SPECIALE sul PERSONALE del Servizio Sanitario Nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 thoughts on “La validità delle graduatorie concorsuali nel servizio sanitario

  1. chi posso contattare per informazioni su validità chiusura graduatoria di un concorso oss del 2008 in quanto la graduatoria non è stata portata ad esaurimento.

  2. Vorrei sapere se le graduatorie oss chiamano quasi tutti e vengono prorogate o se la maggior parte dei partecipanti nn verranno mai chiamati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *