La spesa per i contratti d’opera o di opera intellettuale – Il Commento di L. Boiero

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 13/7/2016)

L’affidamento di un contratto d’opera intellettuale

Alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d’opera o di opera intellettuale – per quanto concerne l’affidamento – sono  disciplinati  dalla normativa  contenuta nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d’opera o di opera intellettuale.

Per questo aspetto,  si rinvia  alle numerose pronunce rese in materia dalla magistratura contabile (cfr. ex multis:  Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15 febbraio 2005; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di controllo la Lombardia, deliberazioni n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 236/2013/PAR e n. 178/2014/PAR).

Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d’opera, di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione” (cfr. parere n. 162/2016/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

Continua a leggere l’articolo

 

Ti suggeriamo il volume:

appalti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

di Alessandro Massari

Nella G.U. del 19 aprile 2016 è stato pubblicato  il  D.Lgs.  18  aprile  2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Gli operatori del settore sono chiamati ad applicare immediatamente la riforma, considerata l’assenza di un periodo di vacatio legis. Il Codice tascabile diventa così un insostituibile strumento per avere sempre a portata di mano le nuove norme, insieme alle utili tavole di corrispondenza tra il nuovo e il vecchio Codice  e alle disposizioni del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ancora applicabili nel regime transitorio.

scopri

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *