La riserva dei posti per verticalizzazione ai candidati interni non li esonera dalla prova preselettiva

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Secondo il Tribunale amministrativo non è rinvenibile alcuna norma di diritto positivo tesa ad esonerare i candidati interni dalle prove preselettive nei concorsi pubblici. Inoltre, la riserva prevista dalla normativa non superiore al 50% rappresenta un limite da non superare, mentre resta nella disponibilità dell’Ente scegliere una percentuale più bassa come quella del solo 20% rinvenibile nel caso concreto. Tali sono le conclusioni cui è pervenuto il TAR Lazio con la sentenza 19 novembre 2018, n. 11205.

Le motivazioni del ricorso del personale interno

Diversi candidati interni, aspiranti alla procedura di verticalizzazione, hanno impugnato il bando di concorso per funzionario per due motivi ritenuti illegittimi.
Il primo motivo riguarda la decisione dell’ente di fissare nella misura del 20% la riserva ai dipendenti di ruolo interno all’ente appartenenti al profilo professionale inferiore. La ratio della verticalizzazione è rinvenibile nella stessa legge Brunetta (d.lgs.150/2009) dove viene precisato che le progressioni di carriera rientrano tra «gli strumenti per premiare il merito e le professionalità» e nel perseguimento di tale finalità viene precisato che «l’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni». A fronte di tale specifiche valorizzazioni delle professionalità interne, il legislatore si è premurato di indicare comunque che la riserva per gli interni non può essere superiore al 50% dei posti messi a concorso, e ciò al fine di evitare che, nel bilanciamento degli interessi del personale interno e dei candidati esterni, attraverso una quota di riserva più ampia, il concorso, pur essendo aperto agli esterni, finisca per perdere quelle caratteristiche di pubblicità frustrando l’esigenza di un adeguato accesso dall’esterno. La norma, tuttavia, dà anche una indicazione circa l’entità dei posti da lasciare riservati agli interni. La percentuale, pertanto, del solo 20% indicata nel bando sarebbe violativa delle citate disposizioni legislative, alterando per tale verso il sistema di incentivi alla produttività del lavoro pubblico, prefigurato dalle norme introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009.

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