LA QUANTIFICAZIONE DELLE VARIE FORME DI DANNO
Per la sentenza della Corte dei Conti della Calabria n. 275 del 16 novembre 2016 in capo ai dipendenti che hanno determinato un danno all’ente per avere intascato somme che i cittadini hanno versato matura responsabilità contabile sia per il danno diretto, sia per quello alla immagine, sia per quello da disservizio provocato.
In premessa, viene evidenziato che non è necessario che il dipendente sia inquadrato nell’ufficio in cui le attività illegittime sono state svolte; è sufficiente il rapporto di lavoro subordinato con l’ente.
Non vi è duplicità di giudizi nel caso in cui per la stessa fattispecie l’ente abbia intentato una azione dinanzi al giudice civile per il recupero delle somme. Si perviene a questa conclusione perchè “la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l’altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria”. Ovviamente “la pronuncia risarcitoria eventualmente emessa dal giudice contabile non potrà che essere posta in esecuzione nei soli limiti in cui il danno non sia già stato per altro verso ristorato”.
La responsabilità amministrativa per danno da disservizio e all’immagine
Accanto ai danni provocati direttamente all’ente da condotte illegittime, ai dipendenti possono essere contestati anche quelli di immagine e di disservizio che sono direttamente ascrivibili in capo a questi soggetti.
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