La remuneratività dell’incarico di RSPP
La risposta dell’ARAN riguarda la possibilità di remunerare in modo distinto la nomina del RSPP in considerazione delle rilevanti responsabilità allo stesso attribuite (RAL 1888-Orientamenti Applicativi del 18 novembre 2016).
I tecnici dell’Agenzia distinguono due ipotesi, la prima riguarda il personale titolare di posizione organizzativa e la seconda riguarda il personale a cui è già attribuita l’indennità di specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999).
- Titolari di posizione organizzativa. In caso di affidamento dell’incarico di RSPP ad un titolare di posizione organizzativa, non è possibile corrispondere una ulteriore indennità, in considerazione dell’onnicomprensività del compenso a lui corrisposto con la retribuzione di posizione, a meno di una possibile ripesatura delle posizioni organizzative avuto riguardo alla retribuzione di posizione. In merito al principio di onnicomprensività, rileva l’ARAN come il contratto nazionale ammette ulteriori compensi ai titolari di posizione organizzativa solo in presenza delle seguenti ipotesi tassative stabilite dal contratto nazionale
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento