Alla base di tale orientamento restrittivo le considerazioni che le disposizioni in vigore dettano per le amministrazioni pubbliche regole completamente diverse rispetto a quelle in vigore nel settore privato.
Nel pubblico impiego la disciplina è contenuta essenzialmente nell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, mentre nelle aziende private si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2103 del codice civile. Ricordiamo, in particolare, che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può mai dare corso al reinquadramento, mentre nelle aziende private ciò avviene in caso di superamento del termine fissato dai contratti, anche aziendali, ovvero in mancanza decorsi almeno 6 mesi continuativi. Occorre inoltre ricordare in premessa che lo svolgimento delle stesse deve avere una natura prevalente.
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