La Corte dei conti su salario accessorio e incentivi (Parte I)

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Nei Comuni senza dirigenti l’aumento delle risorse per le posizioni organizzative non può essere destinato a finanziare la istituzione di nuove. Le “propine” vanno erogate agli avvocati dipendenti dell’Ente solamente per i successi nei contenziosi. Gli incentivi non possono essere erogati per appalti di forniture o servizi di importo inferiore a 500mila euro o per i quali non sono presenti le altre condizioni che legittimano la nomina di un direttore della esecuzione in una figura diversa dal RUP. Gli aumenti disposti dal CCNL al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrative non entrano nella determinazione del tetto alla spesa del personale. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni fornite dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di salario accessorio e di incentivazione.

L’aumento del salario accessorio delle posizioni organizzative

L’incremento del fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti è possibile solo per finanziare l’aumento delle indennità e non per la istituzione di nuovi incarichi. Inoltre, queste risorse diminuiscono le capacità assunzionali e non incidono sul ricorso alla mobilità volontaria. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 210/2019.
La prima indicazione è la seguente: l’articolo 11 del d.l. n. 135/2018, per come convertito in legge, “consente una deroga .. per i Comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente  alle posizioni  già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola”. Per cui, sostiene il parere, che “il differenziale .. è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale”.

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