La Corte Costituzionale su pensioni e contributo di solidarietà

Corte Costituzionale, 13 luglio 2016, n.173

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della Legge di stabilità 2014, il quale prevede un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori cosidetti “esodati”.

 

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