La correlazione tra retribuzione di risultato ed incentivi. L’ARAN si adegua al giudice ordinario

Approfondimento di V. Giannotti

La possibilità dell’Amministrazione di correlare la retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative e/o alte professionalità, nel caso in cui i citati dipendenti percepiscono altri incentivi ammessi dalla legge, è stato oggetto di specifica sentenza del tribunale ordinario a cui è seguita la forte linea di indirizzo da parte dell’ARAN, nel recente parere RAL_1895 del 13/01/2017, qui di seguito commentato.

I POSSIBILI ULTERIORI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE

In altro parere (RAL_1887_Orientamenti Applicativi del 18/11/2016) l’ARAN aveva indicato, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed ancora vigenti, i seguenti ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato:
a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.n.163/2006 (ora occorre fare riferimento alle previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50/2016);
b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art.27 CCNL del 14.9.2000 (in materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art.9 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n.114/2014);
d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;
g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004;
h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.
Va precisato come molti contratti decentrati effettuino una correlazione tra retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative ed incentivazioni a vario genere a loro attribuite, sulla base di una interpretazione analogica delle disposizioni sull’avvocatura civica (art.27 CCNL 14/09/00) a mente della quale “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999”.
Alcuni dei citati contratti decentrati prevedono che detta correlazione possa anche condurre l’azzeramento della retribuzione di risultato. Proprio in merito a tale ultima possibilità è intervenuto prima il giudice ordinario e successivamente l’ARAN.

LA POSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Il giudice ordinario è stato chiamato a verificare la legittimità della correlazione tra retribuzione di risultato ed incentivazione sulla progettazione dei lavori pubblici, nei confronti di due Posizioni Organizzative di un Comune, essendo tale correlazione stata disposta in sede di delegazione trattante e, successivamente, inserita nel relativo contratto decentrato integrativo.

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