La complessa vicenda normativa del licenziamento per raggiungimento dell’anzianità massima contributiva nel pubblico impiego
Il Commento di G. Crepaldi

di G. Crepaldi

Il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, consentiva alla Pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al raggiungimento, da parte degli stessi, dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (40 anni e 1 mese). La norma, che rinviava ad appositi decreti per la definizione di specifici criteri e modalità applicative dei principi relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, affari esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali, ha subito varie modifiche.
Innanzitutto, è stato novellato dall’art. 6, comma III, della legge 4 marzo 2009 n. 15, che ne ha modificato il testo, sostituendo il requisito del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, con il requisito del “compimento dell’anzianità massima di servizio di 40 anni“.
Successivamente, l’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, sostituiva l’art. 72, comma XI. Si faceva riferimento (anni 2009, 2010, 2011) al requisito della massima anzianità contributiva; si confermava il preavviso; si precisava la unilateralità del recesso collegandolo all’esercizio del potere di organizzazione esercitato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Testo unico pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; si prevedeva l’applicabilità della disciplina anche per il personale dirigenziale.
L’adozione di specifici criteri e modalità applicative continuavano ad essere previsti solo per i comparti sicurezza, difesa e affari esteri.
Tali punti sono rimasti immutati anche nelle successive novelle, fino all’intervento dell’art. 1, comma V, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in ragione del quale il vigente art. 72, comma 11, primo periodo, prevede che con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale.

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