La Cassazione sulle sanzioni per gli incarichi ed i permessi illegittimi

Approfondimento di C. Dell'Erba

Non si possono sommare le sanzioni sia per la mancata autorizzazione ad un dipendente pubblico allo svolgimento di attività ulteriori e per la mancata comunicazione.
Il dipendente che utilizza i permessi per l’assistenza ad un congiunto disabile per recarsi all’estero commette il reato di falso, anche se non si deve ritenere necessario che questi permessi servano esclusivamente per lo svolgimento durante le ore di lavoro di questa attività di assistenza. Sono queste le indicazioni che ci arrivano dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e che richiamano, rispettivamente, la necessità per le pubbliche amministrazioni di non gravare i soggetti privati di una pluralità di sanzioni per le violazioni nella utilizzazione dei propri dipendenti per altre attività e di vigilare sul corretto utilizzo dei permessi, in particolare di quelli per l’assistenza ai disabili, da parte del proprio personale.

Le irregolarità negli incarichi ad esterni

Le due sanzioni della mancata comunicazione del conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche ad un privato della mancata autorizzazione allo svolgimento di tali attività non si possono sommare e la seconda assorbe la prima. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Cassazione, sezione lavoro, n. 25752/2016, sentenza che riprende da un lato quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda la sentenza n. 13474/2016), sia dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 98/2015). La prima sentenza ha stabilito che” in materia di sanzioni amministrative, l’omessa comunicazione dei corrispettivi per l’espletamento di incarichi non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza non è soggetta alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001, articolo 53, comma 15, attesa l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma per essere la condotta già ricompresa nel divieto di conferimento di incarichi senza autorizzazione, risolvendosi la sua autonoma sanzionabilità in una duplicazione raccordata ad un inadempimento meramente formale”.
La pronuncia sviluppa una serie di considerazioni che hanno un grande rilievo e che costituiscono delle utili indicazioni di carattere generale:

1. “nel pubblico impiego contrattualizzato l’articolo 53, nel suo insieme, non vieta l’esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo ove gli stessi siano conferiti dall’Amministrazione di provenienza ovvero da questa preventivamente autorizzati”;
2. occorre considerare che è rimessa “al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio”.

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