La capacità assunzionale dell’ente – Anci Risponde

Anci risponde ad un quesito sulla capacità assunzionale dell’Ente ex comma 228 dell’art. 1 della l. 208/2015. Nelle specifico l’Ente chiede se sia corretto considerare nell’anno 2017 anche la spesa per il dipendente il cui rapporto è cessato lo scorso anno per collocamento a riposo.

DOMANDA:
Presso questo Ente è cessato a metà dello scorso anno (per collocamento a riposo) un dipendente che era assegnato ad un servizio successivamente oggetto di esternalizzazione. Nel calcolare la spesa del personale, a partire dal 2016, il costo annuo di quel dipendente viene computato ai fini della verifica del rispetto del limite (media del triennio 2011-2013) di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater della l. 296/2006. Si chiede se, tenuto conto di quanto dianzi esposto, è corretto considerare nell’anno 2017 – ai fini del calcolo della capacità assunzionale ex comma 228 dell’art. 1 della l. 208/2015 – anche la spesa per il dipendente (di cui sopra) cessato lo scorso anno.

RISPOSTA:
La capacità assunzionale dell’anno è effettivamente data da una quota del risparmio prodotto dalle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Tuttavia non tutte le cessazioni sono computabili ai fini del calcolo del budget assunzionale. Non lo sono ad es. le mobilità in uscita tra enti soggetti a limitazioni assunzionali (cd mobilità neutre) o quelle di personale disabile nella quota d’obbligo. Allo stesso modo si ritiene che non debba considerarsi cessato il personale trasferito ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 165/01 in caso di esternalizzazione del servizio. Lo stesso decreto legislativo, infatti, agli artt. 6 bis comma 2 e 6 comma 3 impone il congelamento (nelle more) e la definitiva riduzione (ad operazione conclusa) dei corrispondenti posti in dotazione organica, proprio per evitare vacanze che possano essere coperte mediante nuove assunzioni. Diversamente si vanificherebbe lo scopo della norma diretta ad ottenere risparmi di spesa a fronte dell’esternalizzazione del servizio e della conseguente riduzione del fabbisogno complessivo di personale dell’ente. Dunque, è lo stesso D.Lgs. 165/01 che evidenzia la relazione “negativa” tra esternalizzazione, nuove assunzioni e, quindi, capacità assunzionale. Nel caso prospettato nel quesito, tuttavia, l’esternalizzazione è intervenuta solo successivamente al collocamento a riposo del dipendente che ha cessato la propria attività lavorativa nell’ente per pensionamento, e non per trasferimento al nuovo soggetto gestore della funzione esternalizzata. In altre parole, la cessazione del dipendente non si configura quale effetto diretto della cessione dell’attività da parte del comune richiedente (potrebbe, semmai, averla causata). Pertanto, pur con qualche incertezza e fermo restando la necessità di provvedere alla riduzione della dotazione organica del numero di posti esternalizzati, si ritiene che la cessazione in tal caso possa essere computata ai fini della determinazione del budget assunzionale 2017, ovviamente finalizzandola a coprire posti vacanti presenti in altri servizi dell’ente. In riferimento alla formulazione del quesito si ritiene utile fornire due ulteriori precisazioni: · si ricorda che la capacità assunzionale è data da una percentuale – 25% o 75% per gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e basso rapporto dipendenti/ abitanti – non della spesa effettivamente sostenuta per la retribuzione del cessato, ma del risparmio “virtuale” (Corte Conti Autonomie 28/2015 e circolare della Funzione Pubblica n. 46078/2010), calcolato su base annua in considerazione del trattamento fondamentale e – in presenza di una disciplina vincolistica sul fondo incentivante – da una quota media di salario accessorio (per l’operatività dei limiti del comma 236 della legge di stabilità 2016 anche nel 2017, vedi la recente Corte Conti Puglia 6/2017).
· per ciò che attiene al computo del costo annuo relativo al dipendente cessato nella spesa di personale del 2016 ai fini del rispetto del tetto massimo (art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007 come modificata dal DL 90/2014), si evidenzia che la Corte dei Conti impone di calcolare solo la spesa effettivamente sostenuta – e più precisamente la spesa impegnata quale risulta a rendiconto – senza possibilità di conteggiare anche spese virtuali (principio di effettività. Corte conti Autonomie delibera 27/2013. Confr. anche Corte Conti Piemonte delibera 98/2014 con riferimento ad un caso di esternalizzazione). Si raccomanda pertanto di calcolare a tale fine i soli ratei di retribuzione effettivamente corrisposti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *