Incentivi lavori pubblici. Nessun diritto soggettivo per i dipendenti in assenza della contrattazione

Approfondimento di V. Giannotti

Il problema relativo alla corresponsione degli incentivi prima per la progettazione e successivamente per le “funzioni tecniche” (Art.113, d.lgs.50/2016), continua ad interessare in modo spasmodico le attività di richiesta di pareri alla magistratura contabile. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353 del 7 settembre 2016 aveva precisato che “in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, 2° comma, d.lgs.50/2016. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall’ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall’ente, la parte dell’accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione”.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, con il parere n.3/2012 aveva modo di precisare che, sposando la tesi della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n° 13384 del 19.7.2004), “… il diritto all’incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso nel cui ambito va individuato l’obbligo dell’Amm.ne di adempiere a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogabilità del compenso”. Pertanto, dallo svolgimento dell’attività di progettazione deriverebbe un diritto soggettivo perfetto al compenso. Del medesimo tenore la deliberazione n.35/2012 della Sezione Toscana, secondo la quale “… il compimento dell´attività costituisce il momento in cui nasce il diritto (diritto soggettivo di natura retributiva) in capo al soggetto e la conseguente liquidazione del compenso spettante”. Principio questo successivamente confermato dalla Sezione Ligure secondo la quale “il diritto all’incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (Cass. Sez. Lav. sent. n. 13384 del 19.7.2004) che inerisce al rapporto di lavoro in corso nel cui ambito va individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso”.

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