Incarichi non autorizzati: la Cassazione chiarisce la differenza tra decadenza e licenziamento
Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

I dipendenti pubblici che svolgono incarichi presso terzi, in assenza della preventiva autorizzazione del proprio datore di lavoro, oltre ad incorrere in un possibile danno erariale quantificato nei compensi indebitamente percepiti, possono essere oggetto di procedure disciplinari espulsive. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, inoltre, la differenza tra le procedure di decadenza e quelle di licenziamento, individuando quale discrimine il caso in cui l’attività non autorizzata sia ancora in itinere rispetto al caso in cui la stessa sia cessata. Per attivare la decadenza, precisano i Giudici di Palazzo Cavour, è necessario che il dipendente pubblico si trovi ancora a volgere la prestazione lavorativa non previamente autorizzata, l’amministrazione abbia inviato al dipendente precisa diffida alla immediata cessazione dell’attività e, in caso di perdurante inerzia da parte del dipendente, trova applicazione l’art.63 d.P.R. n. 3 del 1957 a mente del quale “L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l’impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l’impiegato decade dallo impiego”. Si è, invece, nell’ambito del procedimento disciplinare espulsivo, nel caso in cui l’amministrazione abbia scoperto lo svolgimento delle attività del dipendente presso terzi non previamente autorizzato ed al momento del procedimento disciplinare tali attività risultino cessate.
Qui di seguito i contenuti della recente sentenza 26 settembre 2016, della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, che fornisce utili informazioni sul licenziamento disciplinare per giusta causa di una dipendente che non aveva richiesto preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività esterne.

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