Incarichi extraistituzionali remunerati in eccesso conducono al danno erariale

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

La disposizione regolamentare che prevede un limite economico massimo agli incarichi extra autorizzati, conduce il dipendente alla responsabilità erariale in caso di mancato riversamento degli importi eccedenti il limite regolamentare, essendo detta eccedenza non autorizzata ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, contenute nella sentenza 18 marzo 2019, n. 37.

La vicenda

L’autorizzazione per prestare attività extraufficio quale membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni. Il dirigente rilasciava l’autorizzazione all’incarico con comunicazione tanto all’interessato quanto al soggetto conferente l’incarico, precisando che l’importo massimo percepibile nell’anno non poteva superare la somma pari al 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo goduto dal dipendente. L’eventuale importo eccedente il citato limite, secondo il regolamento degli incarichi autorizzati dall’Ente, avrebbe dovuto essere riversato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il dirigente, a fronte di un importo eccedente ricevuto dal dipendente, richiedeva il versamento dell’eccedenza assegnandogli un termine di 15 giorni per l’adempimento, richiesta che, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.

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