Incarichi a contratto negli enti locali: la sola conoscenza personale non giustifica l’affidamento – Il Commento di L. Boiero

di L. Boiero

La sentenza del 4 agosto 2016, n. 193 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Calabria, ha stabilito che l’affidamento di incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 senza alcuna motivazione di carattere oggettivo sulla scelta del destinatario costituisce un danno erariale. Sulla base di queste  motivazioni la Corte ha condannato amministratori e funzionari di un comune al pagamento di diverse decine di migliaia di euro per  un incarico non di qualifica dirigenziale per la direzione del settore ragioneria, assegnato allo scopo di coprire la vacanza d’organico determinata dalla concessione della mobilità al precedente responsabile. Detto incarico sarebbe stato affidato sulla fiducia e la conoscenza personale, senza attivare nemmeno una minima procedura pubblica.
In particolare, nel  mirino della magistratura contabile era finito il decreto sindacale, adottato dal vice sindaco reggente,  di conferimento di un “incarico istruttore direttivo categoria D responsabile area finanziaria con contratto di diritto pubblico a tempo parziale e determinato ad un funzionario  con decorrenza 19 settembre 2012 e fino alla data del 31.12.2012, salvo proroghe o revoca anticipata, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267”.
L’attribuzione veniva motivata dalla vacanza del posto in pianta organica, per mobilità volontaria del precedente responsabile  e sulla scorta di “conoscenza diretta o per altre informazioni assunte“ direttamente dal vice sindaco.

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