In assenza di regolamento sugli incentivi tecnici è impossibile impegnare la spesa

Approfondimento di V. Giannotti e G. Popolla

Il problema sollevato da un Comune riguarda la legittimità dell’impegno di spesa sugli incentivi tecnici effettuato nell’anno 2018 ma il cui regolamento è stato approvato solamente nell’anno 2019, anche alla luce dei principi della contabilità armonizzata che impongono di contabilizzare l’attivazione degli investimenti nel fondo pluriennale vincolato al momento dell’avanzamento dell’opera pubblica. Secondo la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 319/2019) nell’anno 2018, in assenza del regolamento, l’ente non avrebbe potuto impegnare le somme riferite agli incentivi tecnici – nel caso di specie per il RUP e il collaboratore tecnico – mancando un diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti, ma l’impegno avrebbe dovuto essere preso nell’anno 2019, ossia alla data in cui il citato regolamento è stato approvato, ma solo nel caso in cui l’appalto non si fosse concluso prima dell’adozione formale del citato regolamento.

Le indicazioni dei giudici contabili

Evidenzia la Sezione di controllo per il Veneto come, a seguito della Legge di Bilancio 2018 (art.1, comma 526 della legge 205/2017), sia stato previsto che gli incentivi tecnici facciano capo “al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, secondo il principio dell’accessorietà rispetto alla spesa principale, della quale seguono l’iscrizione in bilancio…

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