Il trattamento accessorio dei Comuni a seguito delle disposizioni del Decreto Crescita

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Una parte della dottrina, in attesa delle possibili interpretazioni che saranno sicuramente rese dai giudici contabili che non tarderanno a definirne il contenuto, pone un dubbio sulla immediata applicazione dell’adeguamento del salario accessorio definito dalla legge di conversione del Decreto Crescita.

Le diverse interpretazioni della dottrina

Da una parte, infatti, si sostiene che l’ultimo periodo dell’art. 33, comma 2 del Decreto Crescita debba necessariamente seguire il decreto che dovrà essere emesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione (entro 60 giorni?) sostenendo la non retroattività della disposizione legislativa, dall’altro lato, l’ultimo periodo, del sopra indicato comma, sembra invece imporre ai comuni (e alle sole Regioni) di procedere ad un adeguamento immediato del fondo decentrato e delle posizioni organizzative secondo il valore medio pro capite ottenuto al 31/12/2018. Sempre la ridetta dottrina sostiene che la non immediata applicabilità sia stata favorevolmente indicata anche dall’ANCI, in un recente commento alla legge di conversione del Decreto Crescita, la quale, tuttavia, non sembra abbia fornito questa interpretazione avendo solo precisato che “I valori soglia saranno definiti dal DM attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli   incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l’invarianza del valore medio pro capite”. Interpretazione questa che potrebbe benissimo essere letta in senso contrario, ossia che mentre da un lato per la programmazione del personale bisognerebbe attendere il decreto (tanto da porsi un problema di norma transitoria per l’applicazione fino a quel momento delle capacità assunzionali vigenti, avendo il timore che l’immediata applicabilità di detta disposizione potrebbe essere interpretata sin da subito come blocco alla programmazione fino ad emanazione del d.m.), dall’altro lato vi è un vero e proprio obbligo per i Comuni di procedere alla rideterminazione del limite del fondo e della retribuzione delle posizioni organizzative essendo la norma immediatamente operativa.

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