Il primo Codice sulla giustizia contabile: genesi

Approfondimento di G. Crepaldi

La regolazione della giustizia contabile trova fondamento nell’art. 103, II comma, Cost., che attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le materie di contabilità pubblica e le altre specificate dalla legge.
Il processo contabile è stato disciplinato per molto tempo da atti normativi precedenti alla stessa Costituzione: il R.D. 3 novembre 1853 n. 302 che regolava il giudizio speciale nei confronti “degli uffiziali e inverificatori delle casse e dei magazzini”, le successive leggi 14 luglio 1862 n. 800, il testo unico del 1923 (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.) e quello del 12 luglio 1934 n. 1214 che, con gli aggiustamenti degli anni Novanta (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni) e con il costante adeguamento realizzato dalla giurisprudenza, sono stati applicati sino all’entrata in vigore del Codice del 2016.
Il 26 agosto 2016, infatti, è stato adottato dal Governo il primo Codice di Giustizia contabile con d.lgs. n. 174 in base alla delega contenuta nell’art. 20 della legge Madia (7 agosto 2015 n. 124) che ha incaricato il Governo a riordinare e ridefinire la disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
Il nuovo Codice risponde ad una esigenza specifica di rimediare ad una carenza sentita nella giustizia contabile: se per un verso la limitatezza delle norme giustificava il rinvio alle norme del codice del processo civile, questo meccanismo, oltre a determinare ampi margini di incertezza, male si prestava alla regolazione di un processo in cui una parte è pubblica e in cui l’azione è affidata, quantomeno nei giudizi di responsabilità, alle procure regionali della Corte dei conti che svolgono le funzioni di pubblico ministero e che esercitano pregnanti poteri istruttori.

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