Il personale degli enti locali nel dl n. 244/2016, cd milleproroghe

Approfondimento di C. Dell'Erba

La proroga della validità delle graduatorie approvate dopo il mese di settembre del 2013, lo spostamento della entrata in vigore del divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni, la possibilità per gli enti di are vasta di prorogare assunzioni a tempo determinato in essere per garantire lo svolgimento delle proprie attività e di effettuarne di nuove per garantire la erogazione dei servizi dei centri per l’impiego, continuazione nel 2017 della riduzione del 10% dei compensi ai componenti gli organismi delle PA: sono queste le principali novità dettate in materia di personale dal DL n. 244 del 30 dicembre 2016, cd milleproroghe. Nel provvedimento si segnalano per gli enti locali numerose altre misure di rilievo, quali in particolare lo spostamento del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, la fissazione alla fine del mese di marzo del termine per l’adozione del bilancio preventivo 2017, lo spostamento al mese di luglio della entrata in vigore delle nuove disposizioni sui pagamenti fiscali e lo spostamento del termine per le concessioni per il commercio sulle aree pubbliche.
Siamo quindi in presenza di un insieme assai importante di disposizioni per i comuni, come ha da subito sottolineato l’Anci con il commento del suo presidente e sindaco di Bari Antonio Decaro, un provvedimento che comunque non fa passare in secondo piano la “la necessità di affrontare quelle questioni, pure in rilievo per i Comuni, che non hanno trovato risposta nella Legge di Bilancio”. Dal che se ne deve trarre la previsione che è molto probabile l’adozione nelle prossime settimane di un nuovo decreto per gli enti locali.

LA PROROGA DELLA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

L’articolo 1, comma 1, proroga la validità delle graduatorie concorsuali. In particolare, viene prorogata per tutto il 2017 la validità delle graduatorie approvate dopo l’entrata in vigore del DL n. 101/2013, ferma restando la loro vigenza fino alla completa assunzione dei vincitori. Con questa disposizione si è voluto evitare il determinarsi di una condizione di sperequazione rispetto agli effetti che sono determinati dalla entrata in vigore della norma contenuta nelle legge n. 232/2016, cd di bilancio 2017, che ha prorogato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie in vigore alla data di pubblicazione del DL n. 101/2013.

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