Il legislatore può stabilire i termini di validità delle graduatorie concorsuali

Approfondimento di Nicola Niglio

Indice:

  1. Premessa. La recente sentenza n. 1746 del 14 febbraio 2022 del Tar Lazio.
  2. Il decreto-legge n.101 del 2013: lo scorrimento di graduatorie. 
  3. La legge 30 dicembre 2012, n. 145: l’utilizzo delle graduatorie per l’assunzione dei soli vincitori.
  4. La legge n. 56/2019 c.d. “concretezza” e la legge di bilancio 2020.
  5. Validità delle graduatorie concorsuali dal 1^ gennaio 2020.
  6. Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
  7. L’utilizzo delle graduatorie per le amministrazioni titolari di progetti legati al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  8. La sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 31/3/2021: utilizzo e termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.

 

  1. Premessa. La recente sentenza n. 1746 del 14 febbraio 2022 del Tar Lazio.

Il Tar Lazio-Roma, con la recente sentenza n. 1746 del 14 febbraio 2022, ha ribadito la legittimità della scelta da parte del legislatore di trattare diversamente le graduatorie concorsuali approvate in epoca più risalente rispetto a quelle di più recente approvazione.

La Federazione del pubblico impiego (Dirpubblica) con il ricorso innanzi al predetto Tar Lazio ha avanzato l’ipotesi di censura delle ultime leggi di bilancio che pregiudicano le chances di assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, la cui validità è stata successivamente estesa dall’art. 1, comma 362, lett. a) e b), della legge  di bilancio anno 2019, n. 145 del 2018, fino al 30 settembre 2019, con l’ulteriore vincolo, per l’utilizzo delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013, della partecipazione obbligatoria degli idonei a “corsi di formazione e aggiornamento” che devono essere indetti da parte delle amministrazioni e del superamento di un “esame-colloquio” che ha come oggetto la verifica della “perdurante idoneità”.

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio anno 2020), è stata estesa l’efficacia delle sole graduatorie approvate dal 2011 (art. 1, comma 147), la medesima parte ricorrente, con atto di motivi aggiunti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche con riferimento alle nuove previsioni nella parte in cui non estendono l’efficacia delle graduatorie approvate in epoca antecedente all’anno 2011.

Secondo il medesimo ricorrente la predetta disciplina realizza una irragionevole disparità di trattamento tra le graduatorie approvate in epoche diverse, e “frustra l’affidamento riposto dagli idonei di quelle graduatorie – prorogate per più anni e non attinte anche per vincoli di finanza pubblica – all’assunzione nella P.A.”.

L’azione del ricorrente è finalizzata a consentire, mediante una pronuncia di incostituzionalità additiva delle norme richiamate, un’estensione del loro ambito applicativo sino a ricomprendere nella proroga al 31 dicembre 2021, anche le graduatorie approvate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010 così salvaguardando le chances degli idonei collocati nelle predette graduatorie ad essere assunti alle dipendenze della P.A..

Il medesimo Tar Lazio ha ritenuto detto ricorso infondato, pertanto ciò esime il citato Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dal rilievo di un possibile difetto di interesse ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità in relazione a norme abrogate (quelle oggetto di censura con il ricorso introduttivo) o che hanno esaurito la loro efficacia in relazione ai profili di interesse di parte ricorrente (quelle censurate con l’atto di motivi aggiunti).

Si propone un breve excursus normativo per comprendere come sia mutato l’utilizzo delle graduatorie concorsuali.

  1. Il decreto-legge n.101 del 2013: lo scorrimento di graduatorie.

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto, alcune disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

In particolare, l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ultimo periodo dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.

Ai commi 3-bis e 3-ter ha previsto che “per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario”, e ”resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;

Successivamente al comma 3-quater ha previsto che “l’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

Tali interventi normativi hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni.

  1. La legge 30 dicembre 2012, n. 145: l’utilizzo delle graduatorie per l’assunzione dei soli vincitori.

La legge n. 145 del 2018 impediva l’utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso. Successivamente, il comma 363 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha modificato il suindicato decreto-legge n. 101 del 2013 abrogando la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 4.

In particolare, i commi 360-367 concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, hanno ammesso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi a concorso e hanno modificato, in via transitoria, i termini di vigenza delle graduatorie medesime. I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare, il comma 360 ha esteso a tutte le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con apposito regolamento ministeriale previsto dal comma 300 dell’articolo 1 della predetta legge n. 145/2008.

I commi 361 e 365 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1 gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

Pertanto, mentre il decreto legge 101 del 2013 vedeva con favore lo scorrimento delle graduatorie, la legge n.145 del 2018 ha portato ad un evidente discontinuità rispetto alle precedenti disposizioni attinenti tale modalità di assunzione.

  1. La legge n. 56/2019 c.d. “concretezza” e la legge di bilancio 2020.

Il principio sancito dalla legge 145 del 2018 non è, inoltre, stato superato dall’intervento normativo operato con la legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza) seppur mitigato.

In particolare, l’articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56, prevede misure per accelerare le assunzioni mirate ed il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 3 comma 4 legge 19 giugno 2019, n.56, prevede che “possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà’ di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno”.

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 –legge di bilancio 2020- ha introdotto novità in materia di graduatorie. Il comma 147 dell’art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano “utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

Il successivo comma 148 ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art.1 della L.30 dicembre 2018, n.145.

In particolare, fra le disposizioni abrogate di peculiare rilievo è l’inciso per cui le graduatorie “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.

Pertanto, si determina il ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti.

Infine, viene modificato l’art. 35 comma 5-ter del decreto legislativo 165 2001, stabilendo che la validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione e non più di tre.

  1. Validità delle graduatorie concorsuali dal 1^ gennaio 2020.

Dal 1^ gennaio 2020 la situazione della validità delle graduatorie è la seguente.

Vengono private di validità quelle più risalenti nel tempo; tanto è vero che quelle approvate fino al 2010 non sono valide.

Le graduatorie approvate nel 2011, invece, hanno validità fino al 30/03/2020 con obbligo di frequenza per gli idonei a corsi di formazione e aggiornamento e al superamento di un esame-colloquio di idoneità.

Le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono valide fino al 30/09/2020 e non sono previste condizioni specifiche per gli idonei.

Le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono valide per 3 anni dall’approvazione della graduatoria ed anche in questo caso non sono previste condizioni specifiche per gli idonei.

Le graduatorie approvate dal 2020, invece, sono valide per due anni dall’approvazione della graduatoria.

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

– le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020, previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità;

– le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

– le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione.

Dall’anno 2020, in attuazione dei commi 147-149 dell’articolo 1 della legge 160/2019 hanno una validità biennale e non più triennale. Infatti, in applicazione della predetta disciplina legislativa, l’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 è stato così modificato:” 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Tale termine di validità, tuttavia, non riguarda gli enti locali in quanto la predetta legge di bilancio anno 2020 interviene a modificare l’articolo 35-ter del D.lgs. n. 165/2001 ma non va a intaccare la disciplina posta dall’articolo 91 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

Ciò posto, è possibile rappresentare quanto segue.

Innanzitutto si sottolinea l’importanza che viene ad assumere il “fattore tempo” rispetto alla tutela dell’affidamento dei soggetti che si trovano in graduatorie approvate oltre un decennio fa: la tutela dell’affidamento non può che attenuarsi con il decorso del tempo, risultando peraltro verosimile che gran parte delle persone presenti in quelle graduatorie, al momento dell’approvazione delle leggi censurate, abbiano già ‘riprogrammato‘ le proprie scelte di vita.

In secondo luogo si rappresenta l’esigenza, fatta propria dal legislatore, di allargare la platea dei soggetti cui poter attingere al fine di poter soddisfare il proprio bisogno assunzionale, non limitandosi a coloro che figurano in graduatorie ormai risalenti, anche per favorire il “ricambio generazionale“.

In terzo luogo risulta di grande rilevanza la tutela dell’interesse pubblico a che l’Amministrazione assuma personale altamente qualificato, e selezionato sulla base delle nuove regole, ritenute più conformi alle attuali esigenze della P.A..

Infine, si ribadisce la necessità di assicurare un adeguata tutela alla chance di entrare nella pubblica amministrazione in favore di chi è appena uscito da un percorso di studi, possibilità che verrebbe inevitabilmente pregiudicata dalla proroga “ad oltranza” di graduatorie risalenti a oltre un decennio fa.

  1. Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali.

L’articolo 3-bis del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, prevede che gli  enti  locali  possono  organizzare  e  gestire  in  forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale,  selezioni uniche per la formazione di  elenchi  di  idonei  all’assunzione  nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo  indeterminato  sia  a  tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa  la dirigenza.

Il comma 3 del medesimo articolo 3-bis prevede che i medesimi enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni  programmate  nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza  di  proprie graduatorie in  corso  di  validità.  Gli  enti  locali  interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti  inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di  procedere all’assunzione  di  personale  in  base  ai  documenti  programmatori definiti dal singolo ente.  I predetti elenchi  possono essere utilizzati  per  la copertura,  con  assunzioni  a  tempo   indeterminato   o   a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

  1. L’utilizzo delle graduatorie per le amministrazioni titolari di progetti legati al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” nella fase di conversione è stata inserito ed approvato un emendamento secondo cui per le amministrazioni titolari di progetti legati al Pnrr, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sarà possibile assumere dirigenti di seconda fascia e funzionari, attingendo direttamente dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Lo scorrimento e l’assunzione, in base al dettato della nuova norma, potrà essere fatto senza nemmeno dover acquisire il parere dell’amministrazione “titolare” della graduatoria. La disposizione prevede che, in considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi inclusi le regioni e gli enti locali, possano utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse graduatorie. Restano fermi ”i limiti alle assunzioni posti dalle norme vigenti”.

  1. La sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 31/3/2021: utilizzo e termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.

La Consulta con la sentenza n. 58 del 31/3/2021 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla regione Val d’Aosta relative alle validità temporale delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche previste dalla citata legge di bilancio 2020 a partire dal 1/1/2011 e in particolare dal comma 49 che, modificando l’art.35, comma 5-ter, d.lgs n. 165/2001 riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni.

Anche se le suindicate disposizioni si riferiscono genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.12 d.lgs. 165/2001, la Corte ha ritenuto che non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale di cui all’art. 1173 Cost – che spetterebbe alla Regione in virtù della clausola di maggior favore (art. 10 L. Cost: n. 3 del 2001) –  né del principio di leale collaborazione non essendo le norme denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel territorio regionale neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive «rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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