Il fondo per la contrattazione decentrata del 2016 e la sua ripartizione
Il Commento di C. Dell’Erba

Approfondimento di C. Dell'Erba

E’ necessario formulare una pressante sollecitazione alle amministrazioni regionali e locali a dare corso rapidamente alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata ed alla sua ripartizione. Alla luce delle novità che sono determinate dalla armonizzazione dei sistemi contabili, infatti, la mancata costituzione del fondo e/o la sua mancata ripartizione entro l’anno possono determinare come effetto obbligato quello di privare il personale di risorse che possono essere loro attribuite sulla base delle regole contrattuali e legislative in vigore.
Si deve infatti ricordare, sulla scorta dei principi contabili 4.2 e 5.2, nonché delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 218/2015 e del Veneto n. 263/2016 che le risorse non utilizzate a seguito della mancata costituzione del fondo, in particolare, e della sua mancata ripartizione non possono essere integralmente utilizzate nell’anno successivo, in quanto manca il requisito della esigibilità; per cui i dipendenti sarebbero privati di risorse loro spettanti. Il che rende di fatto impraticabile il comportamento seguito da molte amministrazioni di contrattare nell’anno successivo le risorse dell’anno precedente.

L’AUMENTO PER I RINNOVI CONTRATTUALI
Con il DPCM 18 aprile 2016, emanato sulla scorta delle indicazioni dettate dal comma 466 della legge di stabilità 2016, il costo dei rinnovi contrattuali per il personale e per i dirigenti degli enti locali e delle regioni è fissato nella misura dello 0,4% del “monte salari utile ai fini
contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale ed accessorio rilevate” nel conto annuale.
Tali risorse vanno quindi previste nel bilancio preventivo, tanto del 2016 quanto degli anni successivi. Per il 2017 esse andranno integrate da stanziamenti aggiuntivi la cui misura deve essere fissata dalla legge di bilancio. Queste risorse entrano a far parte della spesa del personale, anche se vanno considerate in deroga ai fini del rispetto del comma 557 della legge n. 296/2006, cioè non vanno calcolate ai fini del calcolo del rispetto del tetto di spesa del personale.
Queste risorse non possono essere destinate né ad incrementare il fondo per la contrattazione decentrata né ad aumentare il trattamento economico fondamentale: per cui sono di fatto inutilizzabili nel corso del 2016.

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