Il decreto delegato sulla nomina dei direttori delle aziende sanitarie alla luce dei correttivi definitivi

Approfondimento di S. Simonetti

Con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del  21 luglio 2017 il Governo ha completato la decretazione delegata che riguarda la Sanità. Sono stati infatti definitivamente adottati  i correttivi al d.lgs. 171/2016 forzati dalla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale. Il decreto correttivo è il n. 126 del 26 luglio 2017 ed  è entrato in vigore il 19 agosto scorso.  La vicenda di questa specifica delega  è piuttosto  complessa e forse necessita del  riassunto delle puntate precedenti.

Il Governo in esecuzione della specifica delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p),  della legge Madia  adotta il d.lgs. 171/2016 (in vigore dal 18 settembre 2016) che disciplina l’istituzione dell’elenco nazionale degli idonei alla funzione di direttore generale. Il  decreto è stato fortemente criticato dalle Regioni  – tanto da indurre il Veneto all’impugnazione di fronte alla Corte costituzionale  –  e in una certa misura anche dal Consiglio di Stato nel proprio Parere n. 1113 del 5.5.2016.  E’ giunta successivamente la già richiamata pronuncia della Consulta; a tale proposito va ricordato che la questione delle nomine dei Direttori generali ha costituito la vera ragione del ricorso del Veneto contro l’intero impianto della legge Madia.

L’attuale testo è molto diverso dal  decreto 171 e, più che un correttivo,  si tratta di un vero e proprio ribaltamento sostanziale, al contrario del decreto 116/2016 (quello sul licenziamento degli assenteisti) che con il recente decreto 118/2017 ha visto solo integrazioni meramente formali. Inizialmente il Governo aveva predisposto un testo con un solo correttivo  (la rosa degli idonei)  che però è stato travolto dall’Intesa raggiunta il 6 aprile 2017 in sede di Conferenza Stato/Regioni. Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo ha approvato in via preliminare i correttivi  poi passati al vaglio dell’Intesa in Stato/Regioni  (6 aprile 2017), del parere della Conferenza Unificata (6 aprile 2017), del parere del Consiglio di Stato (11 aprile 2017) e, infine, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.  E’ interessante altresì segnalare che la delega di cui alla  lettera p) è l’unica superstite dell’intero art. 11.

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