Il Commento – Posteggio gratuito, retribuzione imponibile e contributi previdenziali

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 6/4/2016)

La retribuzione imponibile a fini previdenziali è costituita da quelle componenti della retribuzione che debbano essere assoggettate al prelievo contributivo destinato al finanziamento della previdenza sociale. Per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 è stato introdotto un criterio oggettivo di determinazione mediante un rinvio ai criteri che si applicano per la definizione della retribuzione imponibile a fini fiscali di cui agli artt. 49 e 51 del Testo unico delle Imposte Dirette (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), relativi i redditi del lavoro dipendente.
In particolare, la seconda norma richiamata afferma che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

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