Il Commento – Le sezioni di controllo della Corte dei conti sulle assunzioni

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 14/12/2015)

Le assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni locali devono, negli anni 2015 e 2016, essere rivolte unicamente al personale in sovrannumero delle province. Tale vincolo non si estende alle capacità assunzionali residue del triennio 2012-2014, cioè alla quota dei risparmi delle cessazioni del triennio 2011/2013 che non è stato già utilizzato per finanziare nuove assunzioni. Il tutto va fatto all’interno del tetto di spesa del personale, che è costituito dalla spesa media destinata a questa finalità nel triennio 2011-2013.
A queste indicazioni dettate dal legislatore, per come interpretate dalla circolare della Funzione Pubblica ed Affari Regionali n. 1/2015 e dai pareri della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19 e 26 del 2015, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti aggiungono alcune utili indicazioni ulteriori. In primo luogo, che la capacità assunzionale residua può essere utilizzata anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide e che, a tale fine, non si applicano i vincoli dettati dalla legge n. 124/2015, cd riforma Madia.

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