Il Commento – Le più recenti indicazioni dell’ARAN

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 30/5/2016)

L’anzianità di servizio del personale trasferito in mobilità si deve calcolare con riferimento a tutti i periodi di lavoro svolti, compresi quelli presso l’amministrazione di provenienza. Ai dipendenti di categoria C possono essere attribuite mansioni superiori anche come D3, oltre che ovviamente come D1, e non occorre dimostrare il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno. I titolari di posizione organizzativa devono svolgere la propria attività di lavoro per almeno 36 ore la settimana, recuperando quelle non svolte. I dipendenti degli enti locali e delle regioni hanno diritto, in caso di congedo parentale, all’intero trattamento economico fino al compimento di 6 anni di età del figlio. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni dettate dall’Aran in risposta ai quesiti posti da numerose amministrazioni.

L’ANZIANITA’ DEL PERSONALE IN MOBILITA’

L’anzianità del personale trasferito in mobilità volontaria si calcola sommando a quella acquisita nell’ente in cui si è stati trasferiti quella maturata nell’ente di provenienza…

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