Il Commento – Il lavoro nelle giornate di festivita’ infrasettimanale

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 25/9/2015)

La posizione dell’ARAN
L’art. 24 dello CCNL del 14 settembre 2000 disciplina la situazione  del dipendente che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale.
In questo caso gli dovrà essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sempre l’art. 24 stabilisce che il dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale.

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