Il Commento – I vincoli per le assunzioni di personale

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 25/1/2016)

Oltre al rispetto del tetto per le assunzioni a tempo indeterminato del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente ed alla destinazione di queste risorse per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta, le amministrazioni locali e regioni devono garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore. Vincoli che tornano di frequente ad essere ribaditi dalle sezioni della Corte dei Conti come condizioni essenziali che devono essere rispettate.
Si deve inoltre chiarire se negli anni 2016, 2017 e 2018 le amministrazioni locali e regionali, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 per come modificato dal d.l. n. 78/2015, possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni. In questa direzione va la mancata abrogazione di tale disposizione, ma non si può mancare di sottolineare che la legge di stabilità fissa nel 25% della spesa dei cessati nell’anno precedente il tetto non delle capacità assunzionali del 2016, del 2017 e del 2018, ma delle assunzioni complessivamente intese. Si può ritenere, sulla base della logica ispiratrice del provvedimento, che i risparmi delle cessazioni del triennio precedente non utilizzati sono fatti salvi. Occorre ricordare che le capacità assunzionali del 2015 vanno riservate, fino a che nella regione ve ne siano, alle assunzioni dei dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in sovrannumero, mente quelle del 2014 e del 2013 possono essere destinate alle assunzioni con procedure ordinarie.
Va inoltre evidenziato che, ancora per il 2016, i comuni cd virtuosi, cioè che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto del 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Il superamento di questa norma di favore è infatti disposto a decorrere dal 2017.

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