I risparmi sulla indennità di risultato per le valutazioni

Divieto di utilizzare nell’anno successivo i risparmi che derivano sul fondo per la contrattazione decentrata dalle valutazioni non positive, mentre non vi sono preclusioni a che essi, nello stesso anno, siano destinate ad aumentare le indennità di risultato dei dirigenti che hanno avuto le migliori valutazioni. Sono queste le indicazioni contenute nel parere ARAN AFL 27. Esso, per un verso, ribadisce le precedenti interpretazioni già fornite in applicazione del contratto nazionale del 23 dicembre 1999 e delle successive integrazioni; ma, per quanto riguarda la utilizzazione nello stesso anno, costituisce un elemento di significativa novità.

La lettura già fornita in precedenza dall’ARAN sul divieto di utilizzazione nell’anno successivo di questi risparmi si deve dire non solo confermata, ma rafforzata dalla previsione dettata dal CCNL 17 dicembre 2020. Sulla base di queste disposizioni il riporto di somme è consentito solamente a condizione che la loro integrale utilizzazione “non sia stata oggettivamente possibile”, circostanza che non si realizza di certo in questa occasione.
La parte innovativa e di grande rilievo del parere dell’ARAN è costituita dal fatto che la contrattazione decentrata integrativa può legittimamente stabilire che questi risparmi siano utilizzati nello stesso anno per remunerare ulteriormente i dirigenti che hanno avuto una valutazione “di eccellenza”. Alla base di questa conclusione, la considerazione che in tal modo non si realizza l’effetto perverso di consentire ai dirigenti, anche se nell’anno successivo, di partecipare alla erogazione delle somme che si sono formate a seguito dei risultati non positivi che essi hanno raggiunto.

>> IL PARERE ARAN AFL 27

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