Graduatorie a esaurimento

Fonte: Italia Oggi

È un obbligo e non una mera facoltà assumere dipendenti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie vigenti riferite a bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato.Lo chiarisce la circolare 5/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione al dl 101/2013, convertito in legge 125/2013 (si veda ItaliaOggi di ieri).Per effetto della novellazione dell’articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, tale disposizione prevede che «per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie categorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato.»Lo scopo è chiaro: evitare il proliferare di contratti a termine con soggetti che potrebbero poi trovarsi «precarizzati» e formare una massa critica tale da indurre, in futuro, a nuove ondate di stabilizzazioni. Assumendo con contratti a tempo determinato vincitori di concorsi per posti a tempo indeterminato evita di creare i presupposti del precariato. Come spiega la circolare, il lavoratore chiamato a lavorare con contratto a termine potrà poi «essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure», una volta verificate le condizioni per l’assunzione definitiva in ruolo.Palazzo Vidoni spiega che la norma è «immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso»: si tratta, dunque, di un’ipotesi di eterointegrazione dei bandi operante direttamente in forza di legge, che impone alle amministrazioni di non indire concorsi per rapporti di lavoro a tempo determinato, ovviamente per quelle categorie e profili indicati nelle graduatorie vigenti.La norma, aggiunge la circolare, dispone nei confronti delle amministrazioni un vero e proprio obbligo: le amministrazioni «piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato».La configurazione come obbligo dell’utilizzo delle graduatorie come fonte delle assunzioni a tempo determinato, priva le amministrazioni di discrezionalità nella scelta.La circolare non si spinge ad affermare che l’obbligo si estende anche all’utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, consentito dall’ultimo periodo aggiunto all’articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, da parte del dl 101/2013, ma risulta comunque evidente che laddove un’amministrazione non disponga di una graduatoria a tempo indeterminato alla quale attingere per assunzioni con contratto a termine, risulti largamente opportuno avvalersi della possibilità espressamente consentita dalla norma.La circolare precisa che i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato non hanno l’obbligo di accettare l’assunzione a termine propostagli dall’ente. In questo caso resta, infatti, comunque salvaguardata la loro posizione nella graduatoria, per la futura assunzione a tempo indeterminato.Un punto non toccato dalla circolare riguarda l’eventuale applicabilità dell’obbligo di utilizzare le graduatorie vigenti anche per le assunzioni di dirigenti a contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 6, del dlgs 165/2001 e dell’articolo 110 del dlgs 267/2000 per gli enti locali. Non sembra che la previsione dell’articolo 36, comma 2, novellato, riguardi la fattispecie delle assunzioni dei dirigenti assunti a tempo determinato per due ragioni. In primo luogo, l’intera disciplina del dl 101/2013 non è rivolta alle qualifiche dirigenziali, come chiarito espressamente dall’articolo 4, comma 6. In secondo luogo, lo scopo dell’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato per assunzioni a termine, come visto sopra, è la prevenzione di fenomeni di precariato: ma, le assunzioni dei dirigenti a contratto non portano mai all’insorgere di contratti precari, come spiega la circolare stessa quando chiarisce che gli incarichi a contratto sono disciplinati da una normativa peculiare, tale da non creare nemmeno aspettative di stabilizzazione in capo agli interessati.

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