GPS su autovetture aziendali: può essere installato solo previo accordo con i sindacati

L’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 2 del 7/11/2016  fornisce indicazioni circa la corretta lettura dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

Nella circolare si specifica che le apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

L’Ispettorato evidenzia, inoltre, che solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970.

LEGGI la CIRCOLARE n. 2 dell’Ispettorato del Lavoro

 

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