Gli incarichi di collaborazione dopo il D.lgs. n. 75/2017

Dopo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è da considerare vietato nelle PA, se non formalmente quanto meno sostanzialmente.

23 Ottobre 2017
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Dopo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è da considerare vietato nelle PA, se non formalmente quanto meno sostanzialmente.
Il legislatore ha realizzato con tale disposizione la equiparazione tra le regole in vigore nel settore privato e quelle in vigore nel settore pubblico. Non vi sono previsioni legislative che estendono tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 anche al settore pubblico, ma la disciplina è pressochè identica. Si deve evidenziare in modo particolare che i nuovi vincoli per le PA producono i propri effetti sugli ambiti e sull’elemento di essenziale importanza della differenziazione rispetto ai contratti di lavoro subordinato.
Queste nuove disposizioni si applicano anche agli incarichi di collaborazione conferiti da PA a dipendenti pubblici: per cui non vi sono divieti di dare corso al loro conferimento, ma occorre rispettare i vincoli di carattere generale dettati dal legislatore, a partire a quelli immutati di preventiva autorizzazione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Si deve confermare che le disposizioni sono contenute essenzialmente nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, e che esse si applicano a tutte le PA. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, non modificate, costituiscono una specificazione nell’ambito di applicazione della normativa generale contenuta nel testo unico delle leggi sul pubblico impiego  e non sono idonee da sole alla disciplina dell’istituto.

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