Gli incarichi a contratto di cui all’art. 110 TUEL

L’art. 110 del TUEL, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 114/2014, dispone espressamente che:
Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Il fabbisogno

L’art. 110 comma 1 vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico ed in tale specifico ambito, dei soli posti di “responsabili dei servizi o degli uffici”, nonché di quelli con “qualifica dirigenziale” o di “alta specializzazione”.

I presupposti formali per l’attivazione dell’istituto

Il primo presupposto per poter procedere alla copertura di posti vacanti di qualifica dirigenziale attraverso l’Istituto dell’incarico a contratto è la necessaria previsione statutaria della possibilità medesima. In assenza di detta previsione che preesiste all’interno dello Statuto comunale l’istituto non è allora attivabile anche al ricorrere dell’esigenza.
L’Istituto deve, poi, essere oggetto di normazione di secondo livello all’interno del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

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