Fabbisogno del personale degli enti locali: la Suprema Corte giudica la corretta procedura di consultazione sindacale – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 12/7/2016)

La dibattuta questione sulla corretta procedura, che l’Amministrazione locale deve attivare nei corretti rapporti con le Organizzazioni Sindacali, qualora si debba discutere del fabbisogno del personale o del piano assunzionale annuale, è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13878/2016, che ne ha definito esattamente il perimetro sulla correttezza nei rapporti, al fine di evitare possibili comportamenti antisindacali.

IL FATTO
Una sigla sindacale aveva proposto ricorso ex art. 28 Stat. Lav. (condotta antisindacale) esponendo che il Comune, con deliberazione della Giunta aveva approvato la programmazione triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2008-2010, incluso il “Piano annuale assunzioni 2008”, in cui aveva previsto di non assumere – almeno nell’anno 2008 – personale con qualifica dirigenziale e tale determinazione era stata assunta previa concertazione tra le parti, come previsto dall’art. 6 CCNL per il personale del comparto Enti locali, che sancisce la necessità di tale concertazione per la trattazione delle questioni concernenti la gestione e la programmazione del personale, anche con riguardo all’andamento dei processi occupazionali. Con successive deliberazioni il Comune aveva modificato il suddetto provvedimento disponendo il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 digs. n. 267/2000, ed aveva proceduto successivamente con il citato affidamento dell’incarico.

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