Enti locali, vigili urbani e divieto di utilizzo dei residui assunzionali

Approfondimento di G. Crepaldi

La sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Liguria (n. 84 del 27 settembre 2016) ha reso un parere in merito all’ambito applicativo della normativa relativa alla capacità assunzionale degli enti locali per l’anno 2016.
Il problema sottoposto all’attenzione della Corte dei conti riguarda la possibilità di sfruttare le capacità assunzionali residuate dagli anni precedenti per assumere vigili urbani con procedure ordinarie nell’anno 2016.
Secondo la sezione regionale questo non è possibile. Anche se in termini generali, i Comuni possono spendere per assunzioni con procedure ordinarie i resti inutilizzati delle capacità assunzionali maturate nel corso degli anni 2013 e 2014, questa possibilità non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di vigili urbani.
Per arrivare a questa soluzione devono considerarsi varie disposizioni legislative.
Innanzitutto l’art. 3, comma V, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 11, prevede che “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

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