E’ possibile riconoscere il buono pasto ad un lavoratore che svolge l’attività lavorativa nel turno pomeridiano?

Orientamenti applicativi ARAN 18/11/2016 n. RAL_1884

E’ possibile riconoscere il buono pasto ad un lavoratore che, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turno, svolga attività lavorativa nel turno pomeridiano ma al mattino esegua anche prestazioni di lavoro straordinario?

Relativamente alla particolare problematica esposta, sulla base delle sintetiche indicazioni riportate, si ritiene utile preliminarmente richiamare alcune indicazioni di carattere generale in ordine alla effettiva portata contenutistica della disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 in materia di fruizione del buono pasto:
a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale;
h) la regolamentazione contenuta nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, non incide in alcun modo sulla complessiva regolamentazione degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, sopra descritta;
i) in virtù delle nuove regole, agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari figure professionali , operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa;
j) tale pausa (che continua ad essere obbligatoria), proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Sulla base delle suesposte considerazioni, pertanto, deve essere valutata la fattispecie prospettata.
Poiché anche le prestazioni di lavoro straordinario sono utili ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, si ritiene che al lavoratore lo stesso potrà essere riconosciuto, ove l’ente riconosca la sussistenza dei presupposti regolativi sopra delineati e cioè:
a) la presenza di una prestazione lavorativa (anche di lavoro straordinario) in orario antimeridiano, avente comunque la durata minima fissata dall’ente per la generalità degli altri lavoratori;
b) la prosecuzione (senza interruzioni o frazionamenti) della prestazione lavorativa comunque iniziata nelle ore antimeridiane anche nelle ore pomeridiane, avente anche essa la durata minima stabilita dall’ente (la prestazione in turno);
c) la necessaria pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore.

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