Diritti di rogito ai Segretari di fascia A o B di enti privi di dirigenti

Approfondimento di V. Giannotti

Analizziamo la differente posizione del giudice del lavoro rispetto a quello contabile, sulla debenza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A o B  che operano in enti privi di dirigenti. I Tribunali civili di prima istanza, con numerose sentenze, hanno interpretato le disposizioni legislative in favore dei segretari, mentre i magistrati contabili, anche a fronte della posizione assunta dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 24 giugno 2015 n. 21), hanno fatto quadrato precisando in modo univoco la sola legittima attribuzione ai segretari di fascia C, escludendo i Segretari appartenenti alla fascia A o B sia se operanti in enti con o senza dirigenza. A fronte di tale diversa visione dell’interpretazione della normativa, i Comuni sono stati costretti, sino ad oggi, ad accantonare le risorse finanziaria necessarie ad un eventuale pagamento, in attesa di un definitivo epilogo della vicenda. La posizione univoca dei Tribunali di prima istanza, tuttavia, inizia ad avere i primi segni di cedimento, come da recente posizione assunta sulla tema dal Tribunale di Bergamo nella sentenza 18/01/2017 n.33.

Le motivazioni del giudice del lavoro del tribunale di Bergamo

Il ricorso verte sulla debenza dei diritti di rogito ad un Segretario comunale di fascia B operante in un comune privo di dirigenti. Nella ricostruzione del giudizio, evidenzia in via preliminare il giudice civile, come i Segretari siano stati classificati in fasce, fruendo della clausola c.d. di galleggiamento, ossia ricevono una retribuzione non inferiore a quella del dirigente o, negli enti privi di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. I Segretari appartenenti alla fascia C percepiscono uno stipendio e una indennità di importo ridotto (art.37 e ss. CCNL), rispetto alla retribuzione contrattuale dei segretari di fascia A o B equiparata a quella della dirigenza. Le modifiche apportate dal d.l.90/2014 prevedono in particolare all’art.10 comma 2 bis, che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari che non hanno la qualifica dirigenziale, sia attribuito un diritto di rogito per gli atti dallo stesso rogati, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Il problema si sposta, pertanto, secondo il giudice ordinario, sul corretto significato da attribuire alla parola “comunque”.

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