Dirigenti pubblici extracomunitari?

Approfondimento di G. Crepaldi

«Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». «La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica».

Questo è quanto dispone l’art. 51 della Costituzione e tale norma è il parametro di costituzionalità delle leggi che stabiliscono l’accesso all’impiego pubblico da parte di cittadini extracomunitari.
A ciò si aggiunga che l’art. 54, II comma, Cost. prevede che: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».
La Costituzione non stabilisce una riserva a favore dei cittadini italiani per l’accesso ai pubblici uffici; essa mira a garantire l’uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni o limiti e a ciò aggiunge la possibilità della legge nazionale di parificare i cittadini ai non cittadini. L’art. 54 Cost., invece, attiene alle modalità di adempimento all’esercizio delle funzioni pubbliche.
Questa è l’impostazione già espressa dal Consiglio di stato (Cons. Stato, sez. II, parere, 20 gennaio 1990, n. 234) e ribadita con la recentissima sentenza della VI sez., 24 luglio 2017 n. 3666.

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