Direttive Aran – Speciale tutela per chi è affetto da gravi patologie

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con comunicato dell’ 8 Luglio 2017, ha inviato all’Aran l’atto di indirizzo che indica, alla parte pubblica, le linee ed i criteri direttivi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, in particolare, del comparto delle Funzioni centrali.

In un articolo di stampa viene riportato che l’atto di indirizzo conterrebbe una riduzione delle tutele per chi è affetto da “gravi patologie che richiedono terapie salvavita”. Vista la delicatezza del tema e la sua rilevanza sociale, il Ministero desidera chiarire quali siano, al riguardo, i reali contenuti dell’atto di indirizzo.

Attualmente, le disposizioni contrattuali prevedono una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Grazie a questa tutela, i giorni nei quali sono effettuate le terapie sono esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono contati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, allo spirare del termine, la risoluzione del contratto.

Questa tutela (l’esclusione dal “comporto”) attualmente non si applica anche ai giorni nei quali il dipendente debba assentarsi a causa degli effetti collaterali delle citate terapie: ad esempio, ai giorni di assenza dovuti agli effetti della chemioterapia.

L’atto di indirizzo del Ministro intende risolvere proprio questo problema. Intende cioè ampliare la tutela già prevista ricomprendendovi anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie.

Naturalmente, al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, lo stesso atto di indirizzo chiede all’Aran di stabilire negozialmente, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, un tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia.

Per tutto quanto sopra chiarito, deve quindi concludersi che:

– la garanzia viene quindi ampliata rispetto al regime attuale delle assenze per terapie salvavita;

– il limite dei giorni di assenza, che effettivamente l’atto di indirizzo prevede, riguarda solo ed esclusivamente la nuova garanzia (prima non prevista) per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie (e non i giorni di terapia).

 

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