Dipendente vessata, e spinta a tentare il suicidio. Datore di lavoro obbligato a risarcire anche se manca il mobbing

Fonte: La Stampa

Davvero difficile la vita per una donna impiegata in una farmacia: a renderle il lavoro ancora più duro i comportamenti degli altri lavoratori e del proprietario. Legittima la richiesta di risarcimento presentata dalla lavoratrice, sia per i danni esistenziali che per il pensionamento anticipato. Ribaltata la prospettiva tracciata in Appello: anche se non emerge un intento persecutorio, vanno analizzati i singoli episodi per valutare la responsabilità del datore di lavoro, e il relativo risarcimento.    

Episodi sgradevoli, e ripetuti nel tempo: vittima è una donna, dipendente di una farmacia. Sotto accusa il titolare, che non può essere salvato dalla semplice mancanza di un fil rouge che leghi le diverse vessazioni e che consenta di contestare l’ipotesi del mobbing (Cassazione, sentenza 18927/12).
Effetti devastanti. Assolutamente drammatica la storia vissuta da una donna, dipendente di una farmacia, rimasta vittima di vessazioni da parte del proprietario e dei colleghi. Devastanti gli effetti: depressione e tentato suicidio. E a quella pessima – praticamente invivibile – situazione lavorativa la donna addebita non solo il danno esistenziale, ma anche l’effetto del pensionamento anticipato. Per la giustizia, però, si tratta di pretese non legittime: per i giudici d’Appello – che seguono la falsariga del primo grado – manca una «strategia persecutoria». Quindi viene meno l’ipotesi del mobbing, e la possibilità di ottenere un riconoscimento dei danni e un conseguente risarcimento.
Oltre il mobbing… A ribaltare tale prospettiva provvedono i giudici di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla donna – centrato sulla veridicità della vicenda – e ponendo in secondo piano il totem del mobbing.
Principio di riferimento, secondo i giudici, è il dovere del datore di lavoro di tutelare il dipendente, soprattutto per ciò che concerne il fronte psico-fisico: lacune, in tal senso, sono sanzionabili anche a livello risarcitorio. Esemplare l’ipotesi del mobbing, che però non può portare ad azzerare la possibilità di contestare anche singoli episodi vessatori.
Per questo motivo è da censurare l’ottica dei giudici d’Appello, che, non riscontrando un «intento persecutorio», hanno considerato nulle le richieste di risarcimento avanzate dalla donna. Piuttosto, sarebbe stato molto più sensato valutare i singoli episodi e ‘pesarne’ gli effetti «vessatori e mortificanti» per la lavoratrice. E questo, difatti, è il compito che i giudici di Cassazione, accogliendo il ricorso, affidano alla Corte d’Appello per poter dare, in maniera definitiva, una risposta alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla lavoratrice.

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