Deve giustificare l’assenza il dipendente che non presta la propria attività lavorativa nel giorno del patrono?

Orientamento Applicativo Aran del 14/07/2016, RAL 1852

DOMANDA:

Un ente, per soddisfare specifiche esigenze organizzative, ha deciso di mantenere aperto nella giornata del santo patrono, ricadente nella giornata del sabato, sino alle ore 14,00 un proprio ufficio, che ha un orario di servizio ordinariamente articolato su sei giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al sabato. Se un dipendente del suddetto ufficio decidesse di non prestare la propria attività lavorativa nel giorno della festività del santo patrono, è tenuto a giustificare tale assenza?

RISPOSTA:

In ordine alla specifica fattispecie prospettata, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

a) ad avviso della scrivente Agenzia, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, la giornata del santo patrono deve considerarsi giorno festivo infrasettimanale;

b) pertanto, nel caso di attività lavorativa resa dal dipendente nel giorno del Santo Patrono troverà applicazione la disciplina dell’art.24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

c) tale clausola contrattuale, infatti, prende in considerazione proprio la specifica ipotesi del lavoratore, non inserito in turni di lavoro, che, eccezionalmente, al di là dell’orario ordinario di lavoro, è chiamato a rendere la sua prestazione in una giornata festiva infrasettimanale;

d) in applicazione del richiamato art.24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, pertanto, la richiesta prestazione lavorativa, motivata da particolari esigenze di servizio nel giorno festivo infrasettimanale non può che ritenersi contrattualmente dovuta;

e) conseguentemente, si ritiene che il dipendente, in presenza di una specifica richiesta in tal senso legittimamente formulata dell’ente, nell’ambito dei poteri direttivi allo stesso spettante nella sua veste di datore di lavoro, nel rispetto delle usuali regole di correttezza e buona fede, non potrebbe rifiutarsi di rendere la propria prestazione lavorativa proprio in quanto contrattualmente dovuta;

f) ogni eventuale assenza del dipendente interessato in quella giornata, quindi, dovrà essere necessariamente ricondotta ad una delle diverse tipologie previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (malattia, ferie, permesso, ecc.), nel rispetto comunque dei limiti, delle modalità e delle formalità per esse stabilite.

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