Decreto Performance. L’impatto delle norme di immediata applicazione per gli enti locali

Approfondimento di V. Giannotti

Il Cdm del 19 maggio 2017 ha approvato in via definitiva le modifiche al d.lgs. 150/2009 (c.d. Legge Brunetta), prevedendo da un lato alcune norme di diretta applicazione per gli Enti locali, rinviando per altre alle decisioni che saranno prese in Conferenza Unificata. Preme qui analizzare le norme di diretta applicazione, rinviando per le altre alle successive conclusioni che saranno adottate in sede di accordo.

Le norme di diretta applicazione

Le norme di diretta applicazione per gli Enti locali si riferiscono ai contenuti del modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”. Come per altri decreti legislativi le norme di principio espressamente previste trovano obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, qui di seguito sono esaminate i citati principi:

  • In merito all’art.3 vi è l’inserimento del comma 5-bis a mente del quale “La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.”

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