Danno erariale per il dipendente pubblico che svolge attività extra di amministratore di condomini

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Fermo restando la competenza della Corte dei conti su giudizi da lei iniziati, e non del giudice ordinario qualora non sia stato adito in prima istanza, le attività extra svolte dal dipendente pubblico non comunicate o non autorizzate dall’amministrazione di appartenenza sono soggette a danno erariale. Nel caso di specie, analizzato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza 11 aprile 2019 n. 53, il danno posto a carico del dipendente pubblico è stato pari ai compensi che ha percepito nei diversi anni in qualità di amministratore di condomini in assenza di autorizzazione.

La vicenda

Un dipendente di un Ente pubblico svolgeva, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza, prestazioni professionali extra-istituzionali. Dalle attività di verifica della Guardia di Finanza era stato accertato lo svolgimento di vari incarichi professionali di amministrazione condominiale e gestione immobiliare. A seguito di detto riscontro l’ente ha richiesto al dipendente di riversare gli importi indebitamente percepiti per l’attività non autorizzata, mediante due diffide ad adempiere. In mancanza del versamento l’ente si rivolgeva alla magistratura contabile che iniziava il procedimento per danno erariale.

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